EPC EDITORE

News

Cantieri: infortuni e abnormità del comportamento del lavoratore

02/03/2016

Nella sentenza della Cassazione penale del 2 dicembre 2015, n. 47742, la Corte ha ricordato il principio per cui, in materia di infortuni sul lavoro, e in tema di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore, la colpa del lavoratore che sia eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a farne osservare le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità.
Infatti, l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.
Nel caso di specie, si afferma la responsabilità di un amministratore unico e responsabile tecnico di una s.r.l., ritenuto responsabile di aver cagionato delle lesioni gravi ad un dipendente della società, avendo omesso colposamente di adottare le misure necessarie per garantire il corretto utilizzo delle attrezzature, presso un cantiere di lavoro, nonostante si affermasse che il comportamento messo in atto dal lavoratore fosse a sua volta imprudente.

Il fatto
La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva condannato un amministratore unico e responsabile tecnico di una ditta esercente attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, per aver cagionato ad un lavoratore., dipendente della società, lesioni personali gravi dalle quali era derivata una malattia della durata di sessantaquattro giorni. La colpa era stata registrata rispetto alla negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; in particolare, in relazione all'attività di stesura dei cavi elettrici all'interno di una canalina metallica eseguita presso il cantiere il responsabile avrebbe omesso di prendere le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero utilizzate correttamente. In particolare, non aveva disposto e preteso che gli operatori stazionassero sul piano in quota del trabattello impiegato per portarsi in quota durante le operazioni di stesura di cavi elettrici, durante gli spostamenti di tale attrezzatura da una postazione ad un'altra, visto il rischio di ribaltamento connesso a tale operazione, effettivamente verificatosi.

Secondo la Cassazione
La Cassazione ritiene il ricorso dell'amministratore contro la sentenza del Tribunale, infondato, la Corte ricorda infatti che il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, rimarcando come in questo caso, non fosse emersa alcuna estraneità del comportamento del lavoratore rispetto alle mansioni di fatto esercitate.


Comunicazione importante

23/02/2016

Da giovedì 25 febbraio a venerdì 26 febbraio compreso, potrebbero verificarsi dei disservizi nell’utilizzo delle suite Progetto Sicurezza Lavoro e Progetto Sicurezza Cantieri, a causa della manutenzione straordinaria dei nostri server.
Consigliamo, quindi, a tutti gli utenti di utilizzare i programmi in modalità off-line, disattivando la connessione internet prima dell'avvio dei software e ripristinandola una volta avviati.
Ci scusiamo per l'eventuale disagio.


Caduta dall'alto: responsabilità per mancata previsione di protezioni

29/01/2016

La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 34289 del 6 agosto 2015, ha ritenuto responsabili le figure preposte all'osservanza delle norme antinfortunistiche di un'impresa, che si stava occupando di erigere un muro in un capannone per un'altezza pari a 3,5 metri e dal quale era derivato l'infortunio di un lavoratore.
La responsabilità è stata ravvisata nella mancata previsione di protezioni tali da prevenire il rischio di caduta dall'alto dei lavoratori.

Il fatto
La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, che condannava a due mesi di reclusione il datore di lavoro, il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza, per le lesioni personali riportate da un lavoratore che era caduto da un ponteggio dall'altezza di 2,55 metri.
Secondo la corte territoriale, il datore di lavoro aveva omesso, in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, di far eseguire il ponteggio con adeguati parapetti anticaduta e con piano di calpestio completo.
Il responsabile dei lavori, era stato condannato per la violazione dell'art. 93 dello stesso decreto, che prevede l'obbligo di verificare l'adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte dell'impresa esecutrice, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Il coordinatore della sicurezza, infine, aveva omesso, ai sensi dell'art. 92, di verificare la corretta applicazione, da parte dei lavoratori, del manufatto irregolarmente eretto.
L'infortunio si era verificato durante i lavori di costruzione di un muro che avrebbe dovuto erigersi fino a 3,5 metri in un capannone, e che pertanto, bisognava prevedere la predisposizione di idonei parapetti.
Per questo motivo erano stati ritenuti responsabili i soggetti appena citati, proprio perché l'impalcatura sulla quale il lavoratore stava operando era priva di protezioni che prevenissero il rischio di caduta dall'alto.
A seguito della sentenza di secondo grado, i ricorrenti hanno deciso di proporre ricorso per Cassazione.
Secondo il difensore del datore di lavoro, la corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto che le norme antinfortunistiche prevedessero l'obbligo di predisporre presidi anticaduta per ogni lavorazione da eseguirsi in quota; ed invece, secondo la difesa, l'art. 107 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nel definire il rischio di caduta, prevedeva che esso esisteva se la lavorazione si verificava da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri da un piano stabile.
Ed invece, le lavorazioni da effettuare erano sì all'altezza di 2,55 metri, ma il piano di calpestio si trovava ad un livello inferiore ai 2 metri.
Il ricorrente ha anche eccepito il vizio di motivazione dei giudici della Corte, la quale ha ritenuto che il datore di lavoro non aveva conferito la delega al preposto. Al contrario il ricorrente sosteneva che il preposto era responsabile della sicurezza indipendentemente dalla delega ed era ammesso l'esercizio di fatto dei poteri delegati.
Il difensore del responsabile dei lavori, invece, aveva dedotto il travisamento della prova da cui doveva evincersi che l'infortunato era caduto dal ponteggio mentre eseguiva il ponteggio non ancora completato, e non perché stava eseguendo i lavori di erezione del muro. Inoltre, il capocantiere era da considerarsi l'unico responsabile del ponteggio, che era stato fatto erigere per l'esecuzione di lavori non previsti e di cui il responsabile dei lavori non era a conoscenza.
Il coordinatore della sicurezza aveva dedotto, per mezzo del suo difensore, che la Corte lo avesse ritenuto responsabile per l'inadempimento degli obblighi di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, ed invece nella sentenza era stato affermato che la violazione dei doveri era ravvisabile nella fase della progettazione delle opere.
Con un secondo motivo, eccepiva che, secondo l'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovesse verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Invece, i giudici di merito non avevano considerato che il ponteggio non era presente nel piano stesso e che la sua esecuzione non era prevista, pertanto l'azione scaturita non era prevedibile e prevenibile dal coordinatore, anche perché non era richiesta la sua presenza continua in cantiere e proprio il giorno prima quel ponteggio non c'era.

La responsabilità del datore di lavoro

Per i giudici di legittimità, il ricorso del datore di lavoro è infondato perché il D.Lgs. n. 81/2008, prevede all'art. 122 che per i lavori in quota bisogna avvalersi di adeguate impalcature, ponteggi, opere previsionali o precauzioni che eliminino i pericoli di caduta delle persone o cose.
Inoltre, con la riforma del Testo Unico di Sicurezza ad opera del D.Lgs. n. 106/2009, il legislatore ha previsto una maggiore cautela per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri, con la finalità di prevenire il rischio di cadute.
Quindi, il datore di lavoro avrebbe dovuto utilizzare un ponteggio per la costruzione del muro alto 3,5 metri. È per questa ragione che è stato ritenuto colpevole del reato che gli è stato attribuito.
Quanto al motivo concernente la delega al capocantiere, gli ermellini hanno ritenuto che la corte territoriale abbia correttamente rilevato che, secondo l'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, la delega deve risultare da atto scritto con data certa; ed anche quando operi una delega di funzioni, il datore di lavoro è comunque obbligato ad osservare il dovere di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Sul responsabile dei lavori

Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso del responsabile dei lavori, che riteneva sussistere un travisamento della prova da parte della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che i lavori per cui era stato eretto il ponteggio erano in corso di esecuzione.
Difatti, dalle fotografie sullo stato dei luoghi, la corte territoriale aveva dedotto che i lavori fossero in corso di esecuzione quando era caduto il lavoratore, per la presenza sul ponteggio di mattoni e un secchio di malta.
Quanto al motivo riguardante il fatto che il responsabile non fosse al corrente dell'erezione del ponteggio, gli Ermellini hanno rimandato alla decisione assunta per il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008.

Sul coordinatore della sicurezza
I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso del coordinatore della sicurezza perché non ha adempiuto agli obblighi della fase di esecuzione dei lavori, attraverso la predisposizione di misure di sicurezza e al controllo in modo continuo ed effettivo dell'osservanza delle misure predisposte.
Secondo gli Ermellini, la corte d'appello ha correttamente deciso quando ha considerato che i titolari della posizione di garanzia devono, non solo istruire i lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte ed adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma devono altresì predisporre e controllare in modo continuo ed effettivo la concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate.
Nello specifico devono controllare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, per quanto attiene alla sicurezza, ed il processo di lavorazione.
Perciò il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha un dovere di vigilanza sulle situazioni di pericolo nel cantiere (Sez. 4, n. 46820 del 26/10/2011).
Ed invece, lo stesso non ha vigilato affinché il ponteggio fosse eseguito nel rispetto delle norme antinfortunistiche.
Quanto alla sua presenza in cantiere, non è rilevante che il coordinatore non fosse in cantiere quel giorno perché la predisposizione del ponteggio era comunque necessaria per le opere che dovevano essere eseguite; difatti la corte territoriale ha correttamente rilavato quando ha ritenuto fonte di responsabilità, l'omissione della previsione del ponteggio nel POS.
Per tutte queste ragioni, la Corte di Cassazione Penale, sez. IV, ha rigettato i ricorsi dei tre ricorrenti.


Interpello 16/2015: la figura del preposto ai ponteggi

22/01/2016

Analizziamo oggi l'interpello 16/2015 del 29 dicembre scorso che riguarda la figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi con riferimento a compiti e requisiti di formazione

Il quesito
L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha chiesto chiarimenti sulla figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma l, lettera e).
Per quest'ultimo articolo, argomenta ANCE la figura del preposto è una "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Secondo la Commissione Interpelli
L'individuazione della figura del preposto, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione ed alla complessità della sua azienda: il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite; costui è anche destinatario "ope legis" dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
Esistono alcuni casi particolari, spiega la Commissione (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.
Ne deriva che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall' Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall'art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.
Inoltre, ricorda la Commissione il Testo unico di Sicurezza prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto, così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
Per tutte queste figure non è però prevista alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 37, comma 7 del TUS ed è nell'ambito di quella formazione che dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.


Per omesso utilizzo di DPI è comunque responsabile il datore di lavoro

15/01/2016

La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015, ha accolto il ricorso del congiunto di un lavoratore rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, affermando la responsabilità del datore di lavoro per non aver vigilato sul rispetto delle norme di prevenzione.

Il fatto
La Corte d'Appello di Bologna, ha rigettato il ricorso del congiunto di un lavoratore, che chiedeva di condannare la società ed i suoi preposti, al risarcimento danni per la morte causata al lavoratore da un infortunio sul lavoro.
I motivi della decisione sono ravvisabili nel mancato utilizzo, da parte del lavoratore, della fune di cui poteva disporre alla sommità della scarpata, consistente in un comportamento anomalo e imprevedibile, tale da non permettere il configurarsi del nesso causale tra l'obbligo datoriale di vigilanza e l'evento mortale.
Per tali ragioni, il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione.
Nel primo motivo di ricorso, si è affermato che la mansione che il lavoratore era stato chiamato a svolgere, era quella tipica di un operaio altamente specializzato, nello specifico doveva trattarsi di un rocciatore di quarto livello, e non di un operaio con il terzo livello, come previsto nel Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Oltre al fatto che, il direttore tecnico di cantiere, ai sensi della Legge 55/1990, art. 18, comma 8, è il responsabile del piano per conto delle imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
In un altro motivo, è stata lamentata l'omessa pronuncia sul mancato controllo e sulla mancata direzione e sorveglianza da parte del capocantiere, dato che la corte territoriale si è pronunciata sulle figure del direttore tecnico e del responsabile per la sicurezza; oltre al mancato dovere di direzione e sorveglianza del cantiere in capo al datore di lavoro e dei preposti.
Difatti, secondo il ricorrente non era possibile dimostrare l'assidua presenza del direttore tecnico e del responsabile della sicurezza in cantiere, né la presenza del capocantiere, come invece aveva dedotto la corte d'appello. Così come non poteva dedursi l'effettiva direzione e sorveglianza del cantiere, così come prevista dal Piano della sicurezza, né la presenza di un delegato del capocantiere, come previsto nella lettera d'incarico della società.
Così, il ricorrente nel ricorso non intendeva altro che sostenere che la causa dell'incidente era dovuta alla decisione del datore di lavoro di non distaccare un suo preposto in cantiere, con il compito di vigilare sul rispetto della normativa di sicurezza.
È stato anche sollevata la questione relativa al mancato riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro e dei suoi preposti per la mancata adozione dei sistemi più sicuri e tecnicamente avanzati per la tutela dei lavoratori. Secondo il ricorrente, era necessario installare parapetti o utilizzare autogrù, senz'altro più sicure delle cinture di sicurezza.
Infine, nell'ultimo motivo, è stata lamentato il mancato riconoscimento del nesso causale tra l'evento e il dovere di vigilanza in capo al datore di lavoro e dei preposti. Difatti, non poteva considerarsi imprevedibile per il datore di lavoro, l'aver omesso di indossare il presidio di sicurezza, per le concrete modalità operative dei lavoratori e della prassi in essere in cantiere.

La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno deciso di soffermarsi sulla questione dell'insussistenza della responsabilità datoriale, ex art. 2087 c.c., come affermato in ricorso, ai fini dell'indagine sul nesso causale tra l'evento e la condotta del datore.
La corte territoriale, avrebbe considerato rilevante il mancato utilizzo della fune di trattenuta da parte del lavoratore, giungendo a ritenere che l'obbligo incombente sul datore di lavoro, di vigilare sull'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, non potesse estendersi fino a ricomprendere l'obbligo di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza.
Secondo i giudici di legittimità, un tale ragionamento non può essere condivisibile in quanto, già nella sentenza 27127/2013, era stato statuito che il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, soltanto quando la condotta del lavoratore assuma i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Nei casi in cui non ricorrano gli appena citati caratteri della condotta del lavoratore, il datore di lavoro verrà considerato il responsabile dell'infortunio per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche, in quanto "la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza".
Così è possibile affermare che l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non esclude il nesso causale, da cui deriva la condotta colposa del datore di lavoro, in quanto non ha provveduto, pur potendo, ad adottare le misure di prevenzione necessarie, e non ha adeguatamente vigilato, anche tramite suoi preposti, sul rispetto della loro osservanza.
Ciò in quanto una dimenticanza dei lavoratori in ordine all'adozione delle cautele necessarie non può considerarsi imprevedibile né anomala. Tale considerazione vale ad escludere il rischio elettivo, il quale interrompe il nesso causale nei casi in cui l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso (in tal senso v. anche Cass. Sez. 3, n. 21694 del 20/10/2011).
Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono volte a impedire l'insorgere di situazioni pericolose al fine di tutelare il lavoratore dagli incidenti dovuti alla disattenzione, ed anche per quelli causati d imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso (Cass. Sez. Lav. n. 19494 del 10/9/2009).
Il datore, alla luce di quanto affermato, sarà sempre responsabile per l'infortunio del lavoratore in caso di mancata adozione delle misure protettive, di mancato controllo sull'adozione delle misure da parte del lavoratore. Potrà essere esonerato da responsabilità solo quando il lavoratore terrà comportamenti dai caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 22818 del 28/10/2009 e Cass. Sez. Lav. n. 4656 del 25/2/2011).
Nella specie, la mancata adozione dell'ancoraggio alla fune da parte del lavoratore non è considerabile quale evento imprevedibile, tale da scagionare il datore di lavoro da dovere di vigilanza sul rispetto delle norme di prevenzione. Il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di aver preteso il rispetto di tale fondamentale accorgimento.
Per questa ragione, la Cassazione ha accolto il motivo di cui si è trattato, accogliendo così il ricorso del ricorrente sulla responsabilità datoriale.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11