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Utilizzo di seghe circolari e mancata formazione del lavoratore
09/06/2016
Nella sentenza n.1021 del 13 gennaio 2016 della Cassazione si afferma la responsabilità dell'amministratore unico della società per la lesione personale grave all'operaio dipendente della predetta ditta, per una "subamputazione del 2° e 3° dito ed amputazione del 4° dito a livello della IFD mano sinistra", in quanto il datore di lavoro non aveva messo a disposizione del lavoratore attrezzature adeguate e non lo avera adeguatamente formato sulle condizioni di utilizzo ed impiego della stessa.
Nella sentenza veniva imputato al datore di lavoro di non aver messo a disposizione dei lavoratori
un'attrezzatura adeguata
alle mansioni da svolgere, non fornendo loro un portapezzi o uno spingitoio da utilizzare quando il taglio residuo era di piccole dimensioni ovvero attrezzature al taglio millimetri ed obliquo dei listelli in legno determinando in tal modo un grave rischio per l'operatore.
Inoltre, non si era assicurato che il lavoratore, addetto all'utilizzo della sega circolare avesse avuto
una adeguata formazione
sulle condizioni di utilizzo ed impiego della stessa.
I giudici di merito senza dubbio avevano rilevato che l'amministratore unico della società, anche ove abbia conferito
una valida delega
a terzi in materia di sicurezza sul lavoro, resta
comunque responsabile della formazione
dei propri dipendenti, in questo caso del tutto omessa. E resta anche titolare dell'obbligo di vigilanza sul delegato al fine di verificare che questi adempia correttamente all'incarico, e -come si rileva nella sentenza - anche tale obbligo risultava inadempiuto dal ricorrente: egli stesso aveva ammesso di
non aver frequentato i cantieri
e di essersi disinteressato concretamente dell'andamento della società, come confermato anche dai dipendenti. Inoltre, si legge nelle conclusioni,
anche fosse stata effettivamente rilasciata una valida delega
in materia di sicurezza, vi sarebbe stato
un sistematico inadempimento
da parte del medesimo ricorrente che avrebbe avuto il dovere di rilevare e cui aveva l'obbligo di ovviare. Certamente è poi responsabilità del ricorrente-amministratore unico che aveva poteri di spesa, quella di avere dotato i dipendenti di una sega circolare del tutto inidonea ad eseguire tagli di precisione e in obliquo, così com'era necessario fare per predisporre le cornici delle porte. Quella
sega
, infatti, conferma la Corte, era predisposta per tagli diritti, a distanza costante ed era dotata di un battipezzo conformato per tale scopo, mentre per eseguire tagli trasversali l'operatore doveva trattenere il pezzo con la mano sinistra 'a morsa' e spingere in avanti il medesimo con la mano destra, con l'evidente rischio - poi realizzatosi - di porre le dita della mano sinistra sotto la lama in movimento.
Interpello n.7/2016: imprese affidatarie e verifica della formazione
23/05/2016
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sei nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro: molti i temi, dall'amianto agli agenti chimici, la sorveglianza sanitaria, obblighi formativi, riposi per i lavoratori, e applicazione del D.Lgs. n.81/2008 agli studi infermieristici.
Di seguito riportiamo il quesito n.7 che è stato posto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza in materia di formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell'impresa affidataria ai sensi dell'art. 97 comma 1 del Testo Unico di Sicurezza.
Il Quesito
Federcoordinatori chiede di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori "possono assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008".
Secondo la Commissione Interpelli
Il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all'attuazione del citato art. 97. Pertanto, il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) "il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97", dovrà verificarne l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria.
Nuovo Codice Appalti: in Gazzetta il Decreto Legislativo n.50/2016
02/05/2016
È stato pubblicato in Gazzetta con il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Nuovo Codice Appalti che dà attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il decreto è vigente a partire dal 19 aprile.
Infortunio in cantiere di terzi e responsabilità del datore di lavoro
15/04/2016
Nella
sentenza della Cassazione n. 48269 del 4 dicembre 2015
la Corte ha sentenziato, in un caso di infortunio in cantiere, che la presenza di
un soggetto passivo estraneo
all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, deve rivestire carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità per interrompere il nesso eziologico tra l'evento e la condotta del datore, che non ha adottato mezzi idonei per impedirne l'accesso.
Il Fatto
Nel caso prospettato dalla sentenza n.48269/2015, una donna era deceduta, a seguito di disidratazione
all'interno di un cantiere
, che si trova vicino all'ospedale dove era ricoverata e dal quale si era allontanata. Il cantiere era
privo di recinzione adeguata
e, a causa di alcune buche, presumibilmente, la signora era caduta, provocandosi lesioni non mortali, ma non riuscendo ad alzarsi né a chiamare aiuto era poi deceduta.
Secondo la Cassazione
Il giudice di primo grado aveva pronunciato
sentenza di non luogo a procedere
, in favore dei responsabili del cantiere, per insussistenza del nesso causale fra la violazioni della norma antinfortunistica (art. 109 del D.Lgs. n. 81/08, che impone una recinzione adeguata per impedire l'accesso al cantiere da parte di estranei) e il decesso.
La Corte di Cassazione
ha accolto il ricorso proposto dal pubblico ministero,
con rinvio
per un nuovo esame, tenendo conto che il primo elemento causale (della morte) è pur sempre costituto dall'accesso della donna nel cantiere, zona che
avrebbe dovuto essere interdetta
agli estranei, mentre il cantiere non era adeguatamente recintato. Se poi risulterà che l'evento era concretamente prevedibile, gli imputati potranno evitare una condanna soltanto
se risulterà provato quanto enunciato nella massima.
Anomalia macchine, infortunio e responsabilità; non vale la tenuità del fatto
30/03/2016
Nella sentenza n.47002/2015 del 26 novembre scorso, il giudice di merito ha condannato il titolare di un'azienda, per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme prevenzionistiche, in danno di un dipendente. Il lavoratore aveva notato un'anomalia nell'impianto, che aveva cercato di risolvere per riavviare la macchina, procurandosi le lesioni.
La Corte ha rigettato tutte le censure del ricorrente, ritenendo l'evento prevedibile, in quanto:
1) l'anomalia era conosciuta;
2) si sapeva che gli stessi operatori potevano ovviare direttamente al malfunzionamento, trattandosi di operazione semplice, senza chiamare il servizio di manutenzione;
3) sarebbe stato necessario installare un dispositivo di interblocco che escludesse l'avvio accidentale dell'organo ruotante quando il cancello della linea risultava aperto per l'intervento dell'operatore umano.
Nella motivazione con la quale la Corte rigetta anche la richiesta del ricorrente di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), i giudici hanno poi ricordato che quando il bene protetto dalle norme è la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è neppure astrattamente applicabile per difetto di uno dei suoi presupposti applicativi; la norma richiede l'eseguita nel pericolo, mentre nel caso di specie il pericolo, esaminato in una prospettiva ex ante, non era per nulla tale.
L'imputato, benché a conoscenza del problema del funzionamento dell'aspo, non ha ovviato ad esso rendendo sicuro l'impianto, come pur avrebbe dovuto.
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