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Online gli ultimi interpelli di sicurezza sul lavoro del 2015

12/01/2016

Lo scorso 29 dicembre sono stati pubblicati dal Ministero del Lavoro gli ultimi interpelli in materia di sicurezza, cui ha fornito risposto la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva.
Gli interpelli toccano diverse questioni dai requisiti di formazione del preposto per la sorveglianza dei ponteggi alla formazione del RSPP, dalla valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi all'esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori. Altri interpelli riguardano l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo e la composizione della commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.
Analizziamo l'interpello 14/2015 che riguarda la bonifica preventiva degli ordigni bellici e si articola su tre differenti profili.

Il primo quesito: la valutazione del rischio per quali tipi di attività di scavo?
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato tre quesiti sulla bonifica preventiva degli ordigni bellici. Il primo quesito riguarda la valutazione del rischio (art. 91 comma 2 bis del TUS): va intesa come relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguile dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi dei parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici.Secondo la Commissione interpelli la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008.

Il secondo quesito: quando effettuare la valutazione del rischio?
Il CNI chiede se la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere.
Secondo la Commissione Interpelli, la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione. nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili.
Inoltre, la valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un'analisi strumentale.

Il terzo quesito: quali collaborazioni per la mappatura degli ordigni?
Il CNI chiede infine, quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione aggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi? Secondo la Commissione Interpelli non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, riporta la Commissione Interpelli, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità.


Impresa familiare: è responsabile dell’infortunio chi gestisce il rischio derivante dal lavoro

02/12/2015

La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con la sentenza n. 38346 del 21 settembre 2015, ha annullato con rinvio, la decisione della corte d’Appello che aveva assolto il componente di un’impresa familiare, ritenuto in primo grado il responsabile di un infortunio, perché non qualificabile come datore di lavoro dell’infortunato.
Secondo gli ermellini, la corte avrebbe dovuto soffermarsi sull’obbligo di redazione del POS in caso di impresa familiare e sulla titolarità dei poteri decisionali e di spesa, ai fini dell’individuazione del responsabile dell’infortunio.

Il fatto
In primo grado, il datore di lavoro di un’impresa familiare veniva ritenuto il responsabile dell’infortunio di un componente dell’impresa che era precipitato al suolo mentre stava riparando le lastre di un capannone, per il cedimento di una lastra.
La causa dell’imputabilità era quella di non aver dotato l’infortunato di idonei dispositivi di sicurezza individuali, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2008, e di non aver predisposto il POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi dell’art. 96 dello stesso decreto.
In appello, la Corte ha assolto l’imputato ritenendo che non lo si potesse qualificare come datore di lavoro, in quanto i collaboratori dell’impresa familiare non sono ritenuti lavoratori subordinati.
Per questo motivo il Procuratore Generale della Repubblica ha presentato ricorso per Cassazione per la violazione dell’art. 96 del Testo Unico sulla Sicurezza.
Il ricorrente ha posto la questione relativa all’applicazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro ai familiari collaboratori dell’impresa. L’art. 21 stabilisce che non si applica nel caso in cui l’attività sia svolta all’interno della sede abituale; ma l’art. 96 prevede che quando l’attività sia svolta fuori dalla sede abituale, ad esempio in cantieri dove si effettuano lavori edili, il datore di lavoro è il titolare dell’impresa familiare. Pertanto, i beneficiari della tutela derivante dal POS sono i lavoratori subordinati dell’impresa familiare ed i componenti della stessa.
Sarebbe il POS a imporre ai collaboratori familiari l’obbligo di munirsi di idonee attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione appropriati.
Ne consegue che, secondo il Procuratore, l’imputato è da considerarsi il titolare dell'impresa familiare, il quale era tenuto a redigere il POS e pertanto, va considerato il responsabile dell’infortunio.

La decisione della Corte di Cassazione Penale
La Corte di Cassazione Penale ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore della Repubblica.
Tale decisione è stata il frutto di una ricognizione del quadro normativo vigente all’epoca del fatto.
All’impresa familiare, di cui all’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 81/2008, si applicano le disposizioni dell’art. 21 dello stesso decreto, che prevede, per i componenti dell'impresa familiare, l’uso di attrezzature di lavoro idonee ( di cui al Titolo 3) e di dispositivi di protezione individuale; oltre a dover beneficiare dell’assicurazione sanitaria (art. 41), e a partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro incentrati sui rischi propri delle attività svolte (art. 37).
L’art. 60 prevede, per eventuali violazioni sull'inosservanza degli obblighi concernenti le attrezzature ed i dispositivi individuali di protezione, la sanzione amministrativa l'obbligo di dotarsi di tessera di riconoscimento.
L’art. 96 impone una serie di obblighi in capo ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, tra cui quello di redigere il POS di cui all'art. 89, comma 1, lett. b), anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, salvo che si tratti di mere forniture di materiali o attrezzature.
Tale disposto normativo consente di estendere la tutela antinfortunistica ai collaboratori dell’impresa familiare, che in passato non veniva concessa dal legislatore.
Già con il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, per individuare il datore di lavoro si poneva l’accento sulla responsabilità dell'impresa e sull'esistenza di poteri decisionali, pur in presenza del vincolo familiare.
La giurisprudenza civile ha identificato infatti "l'istituto dell'impresa familiare come autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale) e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile" (Sez. U, Sentenza n. 23676 del 06/11/2014), riconoscibile laddove "concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi)" (Sez. L, Sentenza n. 27839 del 16/12/2005).
Dunque, l’impresa familiare è caratterizzata dallo svolgimento da parte del familiare di un’attività lavorativa continuativa e della sua partecipazione agli utili in misura proporzionale al lavoro prestato.
Decisamente innovativo è stato il D.Lgs. 81/2008, quando ha previsto all’art. 21, l’ambito di misure da applicare nei confronti dei componenti dell'impresa familiare.
Secondo il Collegio, infatti, le norme prevenzionistiche dedicate ai componenti dell’impresa, risultano limitate a quanto previsto dall’art. 21 rispetto a quelle previste per gli altri lavoratori.
Quanto all’art. 96, è prevista la presenza dell'impresa familiare sotto il limitato profilo della individuazione delle condizioni dalle quali scaturisce l'obbligo di redazione del POS.
Tale obbligo è in capo ai datori di lavoro delle imprese, ai sensi dell’art. art. 2, lett. b) che lo individua nel "soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".
Con tale definizione è più facile individuare tra i componenti dell’impresa familiare, la figura del datore di lavoro, anche attraverso l’accertamento dei poteri decisionali e di spesa.
Così è da respingere la tesi della dottrina che individua l’impresa familiare nel suo insieme quale redattrice del POS.
Non è necessario, ai fini della tutela prevenzionistica, individuare un rapporto dii lavoro subordinato, ma rileva la relazione tra chi gestisce il rischio derivante dal lavoro e chi è esposto a tale rischio.
In conclusione, secondo gli ermellini, la corte territoriale ha erroneamente valorizzato il vincolo di subordinazione del prestatore, anziché soffermarsi sull’obbligo di redazione del POS in caso di impresa familiare e sulla titolarità dei poteri decisionali e di spesa. Difatti, la Corte d’Appello ha escluso la figura del datore di lavoro per l'incertezza in merito all'esistenza del vincolo di subordinazione.
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza e l’ha rinviata alla corte territoriale per l’esame della figura di datore di lavoro e di conseguenza per far verificare se la redazione del POS avrebbe avuto efficienza impeditiva qualora i componenti familiari si fossero muniti di DPI.
Nell’impresa familiare, infatti, la valutazione del rischio è riservata al datore di lavoro, invece l’obbligo di dotarsi di DPI è rivolto a tutti i componenti dell’impresa.


Gestione della sicurezza in cantiere, ecco il nuovo modulo della suite Progetto Sicurezza Cantieri

20/11/2015

E' stato pubblicato il nuovissimo modulo CSE per la gestione della sicurezza in cantiere. Questo modulo, attraverso la gestione delle revisioni, consente di tenere sempre sotto controllo tutte le attività di cantiere mediante le modifiche e le integrazioni apportate al piano di sicurezza e coordinamento. Inoltre consente la verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento:

  • pianificazione ed effettuazione dei sopralluoghi in cantiere
  • redazione e registrazione dei rapporti di sopralluogo
  • emissione di tutti gli atti necessari ad un buon controllo e coordinamento dei lavori
  • predisposizione del registro di coordinamento.

Il modulo CSE è un'integrazione del modulo PSC ed è visibile in versione dimostrativa a tutti gli utenti che sono già in possesso del modulo per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento.

Per saperne di più: PSC in fase di esecuzione e la gestione della sicurezza in cantiere

Per preventivi e informazioni scrivi a: info@progetto-sicurezza-cantieri.it



Cinque nuovi interpelli in materia di sicurezza

10/11/2015

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito SicurezzaLavoro cinque nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro. Gli argomenti vertono su ambienti sospetti di inquinamento, formazione dei formatori, sorveglianza sanitaria. Non manca un interpello sulla delega di funzioni e sulla formazione per RSPP (di cui siamo in attesa dell'Accordo in materia di formazione specifico).
Questi i titoli degli Interpelli tutti datati 2 novembre 2015 i cui contenuti possono essere approfonditi su www.insic.it:

Interpello - n. 10/2015
destinatario: Confindustria
istanza: Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999

Interpello n. 9/2015
destinatario: Federcoordinatori
istanza: Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013

Interpello n. 8/2015
destinatario: CISL
istanza: Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

Interpello n. 7/2015
destinatario: USB VVF
istanza: Istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008

Interpello n. 6/2015
destinatario: Federazione Anie
istanza: Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP



In cosa consiste il principio di "interferenze tra ditta appaltante ed appaltatrice"?

22/10/2015

Secondo Rocchina Staiano (Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ. Teramo) l'accezione di "interferenza" tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai "contatti rischiosi", destinate, per l'appunto, a prevenirli.
In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere.
Il principio generale in materia di interferenze tra ditta appaltante ed appaltatrice, affermato con continuità dalla giurisprudenza di legittimità è quello che, ove i lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appagante in esso inserendosi anche l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica (ivi compresa, ovviamente, anche quella di cui ci si occupa: manutenzione), e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo.
Un'esclusione della responsabilità dell'appaltante è configurabile solo qualora all'appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltante, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltante dall'organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltante, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e l'appaltatore.


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