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L'impresa appaltatrice non è responsabile per il POS non trasmesso

16/04/2015

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 5172 del 4 febbraio 2015, ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società, condannato penalmente per non aver trasmesso il Piano Operativo della Sicurezza (POS), delle imprese affidatarie delle opere in regime di subappalto, all' ingegnere che doveva svolgere le mansioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il fatto

Il Tribunale di Roma ha condannato, in primo e secondo grado, il legale rappresentante di una società appaltatrice di alcuni lavori, ai sensi dell'art. 97, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, per non aver trasmesso al coordinatore per la sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori, il POS (Piano Operativo della Sicurezza) della società subappaltante al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Il legale rappresentante ha, pertanto, presentato il ricorso in Cassazione sostenendo che la sua condotta non potesse essere sanzionata a livello penale.

Il parere della Corte

La Corte ha ritenuto fondate le ragioni del legale rappresentante della società, tanto da annullare la sentenza impugnata, effettuando un attento esame degli articoli 97 e 101 c. 3, del D.Lgs. 81/2008 posti alla base della contestazione.
Pur apparendo molto simili, secondo i giudici di legittimità, i due articoli impongono diversi obblighi.
L'art. 101, c. 3, impone al datore di lavoro dell'impresa affidataria un obbligo di natura meramente tecnica in materia antinfortunistica, che è quello di verificare la congruenza dei piani operativi, prima di inviarli al coordinatore per la sicurezza. L'art. 97, c. 3, riguarda, invece, l'adempimento di tipo meramente materiale che è, appunto, la trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione, che invece mira a far svolgere al professionista la propria attività.
I giudici di Cassazione hanno convenuto nell'affermare che ci si trovi in presenza di una "palese irragionevolezza sanzionatoria" nel momento in cui viene punita una semplice trasmissione documentale, concludendo così per ritenere che il rappresentante della società fosse stato responsabile esclusivamente in via amministrativa, per la violazione dell'art. 101, c. 3 del D. Lgs. 81/2008.


Ora con Progetto Sicurezza Cantieri puoi redigere POS e PSC anche per palchi e fiere

07/04/2015

E' stata pubblicata la nuova versione di Progetto Sicurezza Cantieri che consente di redigere piani operativi di sicurezza e piani di sicurezza e coordinamento anche per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e per manifestazioni fieristiche. Adeguata al decreto interministeriale 22 luglio 2014, la nuova versione del software contiene anche tutti gli archivi necessari (database di rischi e lavorazioni/fasi) alla redazione dei vari documenti. Con l'occasione di questo rilascio sono stati effettuati anche miglioramenti della gestione degli archivi.
Ma vediamo nel dettaglio i contenuti del decreto che, suddiviso in due Capi, tratta:
- le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (Capo I)
- le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche (Capo II).

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

In base al decreto 22 luglio 2014 Art. 1, il Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV del Testo Unico di Sicurezza si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le seguenti esclusioni (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DIM 22 luglio 2014), ovvero le attività:
a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
L'articolo 2 ricorda invece le particolari esigenze che caratterizzano le attività di pubblico spettacolo (musicali, cinematografici, teatrali e fieristiche) fra le quali ricordiamo la possibile compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; la compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; la frequente presenza di imprese e lavoratori dì diverse nazionalità nelle aree di lavoro (etc, si veda art. 2 co 1 del DM 22 luglio 2014) e si forniscono specifiche indicazioni di adeguamento delle disposizioni del Capo I del Testo Unico al contesto lavorativo di cui trattasi.
Gli articolo 3 e 4 regolano, rispettivamente l'Applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavoro in quota) del Titolo IV del TUS al settore delle attività di pubblico spettacolo.

Manifestazioni fieristiche

Il Capo II del DIM 22 luglio 2014 riguarda specificatamente le attività fieristiche, e indica i soggetti e le strutture coinvolte in queste attività (art. 5), e all'articolo 6 stabilisce che le disposizioni del sopradetto Capo si applichino, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3, ovvero:
a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.
All'Articolo 7, specularmente a quanto stabilito per le attività di pubblico spettacolo, si ricordano le particolari esigenze del settore fieristico e all'Articolo 8 si regola l'Applicazione del Capo I del Titolo IV del Testo Unico, al settore fiere.


Esclusa la responsabilità del coordinatore in caso di morte dell'operaio avvenuta a lavori sospesi: vediamo perché

01/04/2015

La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 7960 del 23 febbraio 2015, ha ritenuto che, in caso di infortunio mortale di un operaio su un cantiere in cui erano stati sospesi i lavori, non vada riconosciuta la responsabilità in capo al coordinatore per la sicurezza e per l'esecuzione dei lavori, in quanto non è tenuto a un dovere di vigilanza del cantiere, che è tipico del datore di lavoro, dovendosi esclusivamente limitare a segnalare formalmente le inadempienze riscontrate circa la violazione di doveri tipici dell'impresa esecutrice e l'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il fatto
Il coordinatore per la sicurezza e per l'esecuzione dei lavori edili di un cantiere è stato chiamato a rispondere, in primo grado, dall'azienda per la quale lavorava, del concorso di colpa per la morte di un operaio che, nel porre in opera i telai di una finestra, era precipitato al suolo dopo aver perso l'equilibrio mentre apriva la finestra di una villetta al primo piano.
In primo grado, il Tribunale aveva condannato il coordinatore dei lavori a un anno di reclusione e al pagamento, insieme agli altri imputati, di un risarcimento in favore dell'Inail, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale delle parti civili, perché aveva riconosciuto gravi carenze nel piano operativo di sicurezza predisposto dalla ditta, che era risultato non adeguato ai fini della prevenzione degli infortuni.
In secondo grado, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione di primo grado e condannava il direttore dei lavori e la ditta esecutrice ad un pagamento ulteriore in favore dell'Inail, in quanto aveva ritenuto che egli avrebbe dovuto sollevare la mancanza dei presidi di sicurezza già da una prima analisi del piano operativo di sicurezza (POS) della ditta.
La Corte d'Appello aveva quindi riconosciuto la responsabilità del coordinatore dei lavori per non aver segnalato l'inadeguatezza del POS della ditta, e perché non aveva segnalato la prassi da osservare in cantiere, in materia di sicurezza, per il montaggio degli infissi.
Le parti condannate in appello decidevano, così, di presentare ricorso in Cassazione.

Il parere della Corte
I giudici della Cassazione hanno accolto i ricorsi delle parti condannate in primo e secondo grado perché ritenuti fondati. Ciò, in quanto i giudici dell'appello non hanno considerato che i lavori nel lotto in cui avvenne l'incidente mortale erano stati sospesi dalla ditta, senza mai dover riprendere nel corso della giornata.
I motivi dell'accoglimento risiedono nel fatto che non ci sarebbe un obbligo di controllo e vigilanza in capo al coordinatore per la sicurezza, in quanto tale figura è stata introdotta dal D.lgs. 494/1996, in attuazione della direttiva 92/57/CEE, per la necessità di figure tecniche a cui il committente potesse delegare funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento.
Pertanto, i compiti e le relative responsabilità del coordinatore dei lavori, si concretizzerebbero in una contestazione scritta all'impresa circa le irregolarità riscontrate, sia per la violazione di doveri tipici, che per l'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento.
Invece, solo in caso di pericolo grave ed imminente, i lavori verrebbero sospesi.
La Corte ha così evidenziato che il ruolo del coordinatore della sicurezza è ben diverso da quello del datore di lavoro perché il primo, ha il compito di vigilare sulla configurazione generale delle lavorazioni, il secondo (insieme ai dirigenti e preposti) deve vigilare momento per momento i lavori.
Da qui si evince che la figura del coordinatore si affianca ai soggetti responsabili per la sicurezza, con il compito di controllare la corretta applicazione delle procedure di lavori, l'idoneità del POS e l'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento in base a come i lavori procedono.
Pertanto, i giudici di legittimità, ritenendo che il coordinatore dei lavori non dovesse verificare la sospensione dei lavori in quanto non fosse tenuto a vigilare il cantiere, e che, nel caso specifico, la morte dell'operaio non fosse a lui riconducibile, hanno annullato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo rinviandola per un nuovo esame.


La vigilanza del coordinatore per l'esecuzione vale fino al collaudo

17/03/2015

La Cassazione Penale con sentenza n. 3809/2015 (Sez. 4, del 27 gennaio 2015) afferma la responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione di un cantiere, in cui erano appaltatrici più imprese in subappalto, per il decesso di un operaio, nel corso delle operazioni di sistemazione e di allaccio di una struttura industriale ormai in via di completamento. Secondo la Corte il coordinatore deve assistere ogni fase della lavorazione, nessuna esclusa e fino al collaudo, comprese quelle complementari al pieno funzionamento di macchinari o strutture industriali.

Il Fatto
Durante le operazioni per la realizzazione di un nuovo impianto di laminazione oggetto di una complessa rete di appalti e subappalti a più imprese, un lavoratore di una ditta subappaltatrice era rimasto schiacciato in seguito all'accensione di un impianto in una prova di funzionamento: il lavoratore era stato incaricato insieme ad un collega, da un dipendente della ditta appaltatrice, di cambiare un tubo di gomma sotto la piattaforma del macchinario di formazione fasci; mentre eseguiva tale intervento, la macchina era stata messa in funzione e lo aveva schiacciato contro una base in ferro posta sopra la sua testa, causandone il decesso.
In appello fu ascritto al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla ditta appaltante di aver omesso nel Piano di Sicurezza e Coordinamento indicazioni specifiche circa la fase di prove tecniche di impianto e di non aver previsto, per la fase di messa a punto dell'impianto, particolari disposizioni e dispositivi di prevenzione e di tutela rispetto ai rischi di infortunio benché, in quella fase, l'impianto non disponesse ancora di un sistema di protezione collettiva dei lavoratori, non fossero state messe in atto misure di sicurezza oggettive e collettive a tutela dei lavoratori, non fosse stata predisposta segregazione delle aree interessate alle prove, non vi fossero segnali che indicassero l'effettuazione delle prove, tanto meno segnali di avvertimento del pericolo, non fosse prevista, né in essere, sorveglianza degli accessi alle aree coinvolte dalle prove, basandosi il sistema di protezione dei lavoratori adottato solamente sul coordinamento delle operazioni, sulla comunicazione verbale e su una verifica visiva dell'area interessata e non più presidiata.

Il ricorso
Il ricorso per Cassazione ha riguardato l'erronea applicazione dell'art.89) lett. a) e dell'All. X d.lgs. 81/2008, ritenendo che la posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione perdurasse anche dopo la cessazione del cantiere temporaneo o mobile da lui coordinato. Posto che tutte le attività lavorative elencate nell'All. X devono ritenersi assoggettate alla disciplina del Titolo IV del d. lgs. n. 81/2008 solo laddove vengano svolte all'interno di un cantiere edile o di genio civile, secondo la difesa nel caso concreto sarebbero state erroneamente ricomprese nel perimetro del cantiere temporaneo o mobile anche le attività di taratura dell'impianto effettuate dopo la conclusione dei lavori edili o di ingegneria civile. Tutti gli interventi sull'impianto di laminazione da realizzare dopo la fine dei lavori edili, si assume, rientravano nella disciplina del luogo di lavoro fisso rappresentata dall'art. 26 d. lgs. n. 81/2008, a norma del quale il committente assume la direzione di tutte le lavorazioni strettamente connesse allo svolgimento del ciclo produttivo, estranee al cantiere temporaneo o mobile e quindi alle competenze del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

Secondo la Corte
Secondo la Corte l'attività di posa e regolazione delle tubazioni ed opere idrauliche era oggetto dell'appalto in quanto parte del revamping (ossia dell'intervento di ristrutturazione generale) dell'impianto di laminazione perché l'opera di ammodernamento di un impianto può dirsi completata solo ove lo stesso sia di nuovo idoneo al funzionamento, previo collaudo.
Appare, poi chiaro che il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto. Ed è proprio in relazione al primario compito di coordinamento delle attività di più imprese nell'ambito di un medesimo cantiere, normativamente attribuito a tale figura professionale, che deve trovare fondamento la definizione della sua posizione di garanzia nel cantiere temporaneo o mobile.
Risulta dunque, infondato l'assunto in base al quale sull'imputato non incombesse alcun obbligo di garanzia in ragione del fatto che le opere edili fossero terminate e che, con esse, fosse cessato il cantiere temporaneo da lui coordinato, posto che l'opera alla cui realizzazione il cantiere era preordinato non era stata consegnata al committente e nel cantiere si dovevano ancora svolgere attività di regolazione degli impianti strumentali alle prove di funzionamento, a loro volta preliminari al collaudo.


Indicata la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro dell'edilizia

10/03/2015

Il Ministero del Lavoro, con Comunicato del 5/3/2015 (pubblicato in GU n.53 del 5 marzo 2015) ha determinato la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, per l'anno 2014.
Il testo integrale del decreto del Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro sarà presto disponibile sul sito del Ministero del Lavoro alla sezione pubblicità legale.


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