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Decreto Palchi: i chiarimenti in una circolare

11/01/2015

È stata pubblicata la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014, che fa riferimento alle disposizioni del Decreto palchi (Decreto Interministeriale 22 luglio 2014) e riporta alcune Istruzioni "operative tecnico - organizzative" per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche.
Per quanto riguarda la realizzazione delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee (punto 5.3 capo II), nel caso di montaggio o smontaggio è prevista la possibilità di svolgere le attività senza l'installazione di una specifica recinzione dell'area di cantiere e di sostituire quest'ultima con un'apposita sorveglianza. Si specifica poi nel punto 5.3 del Capo II i particolari accorgimenti che devono essere prestati durante il montaggio/smontaggio.
Infine, un riferimento anche i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per alcune categorie di lavoratori: in particolare:
- all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta) per Pubblico Spettacolo e Fiere;
- all'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi dell'Allegato XXI del d.lgs. 81 del 2008) - (per il settore del pubblico Spettacolo);
- al montaggio della O.T. (per il settore del pubblico Spettacolo);
- per la gestione delle situazioni di emergenza (per il settore del pubblico Spettacolo e Fiere);
- all'utilizzo di attrezzature di lavoro particolari (per il settore fieristico);
- al montaggio di ponteggi prefabbricati (per il settore fieristico).

Puoi approfondire questo argomento con il volume di EPC Editore "Allestire palchi e fiere in sicurezza" di Lucio Confessore (Ingegnere chimico e manager della sicurezza sul lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione di aziende medio-grandi), che fa il punto sulla recente Circolare 24 dicembre 2014, n. 35 e sulla normativa di settore.



Dove arriva il controllo e la responsabilità del coordinatore di cantiere?

15/12/2014

Sulla rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro si analizzano due sentenze: una del Tribunale di Milano Ufficio GIP, 23 Gennaio 2014 n. 27 e una del Tribunale di Como Sez. Pen,26 Febbraio 2014 n. 270, ove i giudici lombardi si sono espressi ridefinendo compiti e ruoli del coordinatore per la sicurezza, specificando che la sua presenza in cantiere non deve essere costante e quotidiana, ma tale da permettere l'esercizio del potere di coordinamento.
In tal modo si ribadiscono i limiti della responsabilità del Coordinatore, riconducendo la sua posizione di garanzia nell'alveo degli obblighi fissati dalla legge, e specificatamente dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08.
In particolare, la domanda che si pone il GIP è: "fino a che punto il CSE deve spingersi nel controllo dell'attività di cantiere?". E più in particolare: "era compito a lui spettante il controllo del perfetto stato delle tavole del ponteggio?".
Il giudice milanese, riportandosi alla lettera della norma sottolinea che il suo compito è di coordinamento e di aggiornamento del piano di sicurezza, di coordinamento delle attività dei responsabili, ma non può sostituirsi agli stessi.
Ad analoga soluzione perviene il Tribunale di Como che in primis ribadisce il principio per cui, qualora ricorrano diversi soggetti garanti, ognuno può essere considerato responsabile solo se gli sia imputabile una qualche forma di colpa riconducibile a quelli che sono i suoi specifici obblighi, e l'eventuale pluralità di garanti implica che tutti i soggetti devono contribuire ad assicurare l'incolumità del lavoratore.


Progetto Sicurezza Cantieri ora con i modelli semplificati

31/10/2014

E' disponibile la nuova versione 6 della suite Progetto Sicurezza Cantieri, che pur essendo la naturale evoluzione della precedente edizione, nasce espressamente per implementare i modelli semplificati nella maniera più fedele possibile, senza sottovalutare l’obiettivo di qualità dei piani. Il nostro intento è che il PSC, il POS, il PSS e il FO, anche tramite i modelli semplificati, possono essere espressione di attività progettuale qualificata della sicurezza in cantiere. In tal senso il PSC (PSS) e il FO hanno i connotati di un vero progetto della sicurezza. Mentre il POS è coerente con la sua missione principale, essere di completamento e di dettaglio al PSC.


POS-PSC-PSS e FO: i nuovi modelli semplificati di sicurezza

15/09/2014

È stata annunciata con un Comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. n.212 del 12-9-2014), la pubblicazione del Decreto interministeriale del 09/09/2014 che contiene i "Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)".
Si tratta di uno dei decreti attuativi del Decreto del Fare DL 69/2014 (art. 32 comma 1 lett h)), che aveva introdotto il nuovo articolo 104 bis del TUS, prevedendo la pubblicazione di un apposito decreto (per l'individuazione dei Modelli semplificati per la documentazione di cantiere, ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
Il decreto si compone di quattro allegati che contengono rispettivamente:
- il modello semplificato del POS (Allegato I)
- il modello semplificato del PSC (Allegato II)
- il modello semplificato del PSS (Allegato III)
- il modello semplificato del FO (Allegato IV)

Entro 24 mesi il ministero del lavoro provvederà al monitoraggio della applicazione dei modelli rielaborandone eventualmente i contenuti.


Decreto Palchi: ecco le regole per le attività di pubblico spettacolo e fiere

27/08/2014

È stato pubblicato il decreto interministeriale 22 luglio 2014 che contiene le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".
Il decreto è suddiviso in due Capi:
- le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali
- le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche.


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