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Direttore dei lavori: è responsabile del risarcimento danni anche se chiamato in causa

09/06/2015

La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 7370 del 13 aprile 2015, ha rigettato il ricorso del direttore dei lavori, dell'impresa e del geologo, condannati in appello come responsabili del danno subito da un privato per la costruzione di una villetta.
La Corte ha confermato la decisione assunta in appello, soffermandosi sulla figura del direttore dei lavori, il quale deve supervisionare e controllare la corretta esecuzione dei lavori e qualora fosse chiamato in causa per l'accertamento della sua responsabilità, può essere condannato al risarcimento del danno in favore del committente.

Il fatto
Un committente dei lavori di costruzione di una villetta, si è opposto al decreto ingiuntivo di un'impresa edile per il pagamento del saldo dei lavori per la somma di Euro 28.380,54.
La motivazione del controricorso è legata all'aver riscontrato gravi vizi nella costruzione della villetta, per i quali era già stato proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, in cui si richiedeva all'impresa appaltatrice il risarcimento del danno; e, per cui era stato sospeso il pagamento del saldo dei lavori.
L'impresa ha negato la propria responsabilità, affermando di essersi attenuta a quanto richiestole dal direttore dei lavori e dal progettista.
Tale progettista, vedendosi chiamato in causa dall'impresa, ha richiesto la chiamata in causa del direttore dei lavori strutturali e del geologo.
Il Tribunale di Forlì, in primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'impresa, il direttore dei lavori e il geologo, al pagamento della somma totale di Euro 430.615,60 per il risarcimento dei danni.
In secondo grado, le parti condannate hanno proposto l'appello che la Corte non ha accolto, confermando così la decisione di primo grado.
Per questa ragione hanno deciso di ricorrere in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso non fondato.
La ragione di tale decisione è stata ravvisata dagli ermellini nel fatto che la Corte d'Appello si è attenuta ad un principio consolidato in giurisprudenza per cui la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo chiamato in causa quando "la chiamata in causa sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo deve essere individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore, in vece e luogo dello stesso convenuto".
Realizzando così un ampliamento della controversia in senso soggettivo, dove il chiamato in causa diventa parte del giudizio, e in senso oggettivo, dove l'obbligazione del terzo diviene alternativa rispetto a quella individuata dall'attore.
Ferma restando così l'unicità del complessivo rapporto controverso (Cass. civ., sez. 3, 28 gennaio 2005, n. 1748; Idem, 21 ottobre 2008 n. 25559; Idem, 7 ottobre 2011 n. 20610).
Secondo la Corte, in appello è stato correttamente accertato che ci fosse la volontà di ricondurre la responsabilità dei vizi denunciati, da parte del committente, al direttore dei lavori.
La responsabilità in questione è fondata sul contratto di appalto, a cui si ricollegano la nomina dell'impresa appaltatrice, la nomina del direttore dei lavori, il rapporto interno di cooperazione e di corresponsabilità fra l'impresa e il direttore dei lavori.
Per giurisprudenza recente, si deve avere riguardo all'effettiva volontà del chiamante di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere, e ove una tale volontà sussista, il giudice può emettere condanna direttamente a carico del terzo, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. civ., 20610/2011 cit.).
Per quanto riguarda il caso in esame, bisogna evidenziare che il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, il quale deve sorvegliare sulla corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e del personale di cui questi si avvalga, fermandone l'esecuzione in caso di vizi o difetti (Cass. civ. Sez. 2, 29 agosto 2013 n. 198 95).
Per la Corte di appello, il geometra direttore dei lavori, pur se non competente per l'esecuzione dei calcoli in cemento armato, era competente a valutare in corso d'opera come l'appaltatore ed i suoi ausiliari eseguissero il loro lavoro, in modo da rilevare per tempo i gravi difetti delle opere, prima che venissero completate in termini talmente difettosi da avere addirittura sollecitato un ordine di sgombero da parte dell'autorità, a causa del pericolo di crollo.
Il compito del direttore dei lavori è proprio quello di supervisionare e di controllare la corretta esecuzione degli elementi portanti; diversamente non deve accettare l'incarico. Inoltre, deve fornire la prova che i vizi verificatisi non potevano essere obiettivamente rilevati se non a costruzione ultimata.
La Corte di appello, infine, ha accertato che dalla relazione del tecnico (CTU) si ricava che i difetti architettonici sono stati tali da compromettere in modo considerevole le possibilità di godimento e conservazione dell'edificio, e, soprattutto che la presenza di un progetto non poteva certo esonerare il geometra o l'impresa costruttrice, dal risolvere i problemi successivamente contestati.
E' per questo motivo che la Corte d'Appello ha ritenuto rilevante ai fini della decisione, il comportamento dei responsabili quale causa del danno subito e la Corte di Cassazione ha così rigettato il ricorso.


DURC: dal 1 luglio la nuova procedura per il rilascio online

31/05/2015

Spiega il Ministero che grazie alla nuova procedura, che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.
All'attività comune degli enti coinvolti ha fatto seguito un periodo di sperimentazione del nuovo sistema informatico. Al fine di garantirne la massima affidabilità, i test proseguiranno sino alla entrata in vigore del decreto che regolamenta il DURC on-line, la cui pubblicazione è prevista per i primi giorni di giugno.
Il Ministero indica i vantaggi della nuova procedura: da luglio le imprese potranno accedere all'archivio degli Istituti e delle Casse edili per ottenere un DURC in formato .pdf in tempo reale da stampare in azienda. Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato.


Un nuovo aggiornamento per PSC

21/05/2015

E' stata pubblicata lo scorso 18 maggio la nuova versione 6.0.9 della suite Progetto Sicurezza Cantieri.
Queste le principali novità:
• possibilità di esportare il GANTT in formato CSV utilizzabile in MS Project, Excel ecc.
• possibilità di gestire la stampa del cronoprogramma e delle interferenze fra le fasi, permettendo all'utente di scegliere se effettuare o meno la stampa di alcuni elementi.
Con l'occasione di questo aggiornamento sono stati effettuati anche miglioramenti nella generazione dei documenti. Inoltre è stato aggiunto un controllo sui collegamenti circolari nel diagramma di GANTT.


Bonifiche amianto: chiarimenti sull'iscrizione all'Albo Gestori

05/05/2015

Il Comitato nazionale gestori con Circolare n. 306 del 21 aprile 2015 chiarisce sulle attività di bonifica dei siti (categoria 9) e di beni contenenti amianto alla luce del DM 120/2014 che ha rideterminato, elevandoli, gli importi dei lavori di bonifica cantierabili. In base a tali importi sono basate le classi d'iscrizione nelle categorie 9 e 10 dell'Albo Nazionale Gestori.

Il Comitato nazionale, considerando che i requisiti previsti per l'iscrizione nelle suddette categorie, e relative classi, non sono al momento mutati, ha ritenuto di chiarire che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/98 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 120/2014.
Inoltre, aggiunge che per l'iscrizione in cat. 10 continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 in materia di garanzie finanziarie; resta pertanto immutata anche la garanzia di euro 15.000,00 (quindicimila) prevista per l'iscrizione in classe E relativamente a lavori di bonifica cantierabili fino ad euro 25.000,00 (venticinquemila).


DURC: in materia appalti non è competente il giudice amministrativo

21/04/2015

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 1321 del 12 marzo 2015, ha rigettato il ricorso di una società che si era aggiudicata una gara d'appalto, e che, col fine di comprovare i requisiti richiesti dal bando di gara, aveva chiesto ad una società ausiliaria di produrre un DURC regolare.
Successivamente veniva riscontrata dalla stazione appaltante, un'irregolarità contributiva dell'impresa ausiliaria, e pertanto veniva revocata l'aggiudicazione della gara alla società aggiudicataria.
Quest'ultima ricorreva al Consiglio di Stato senza veder accogliere le proprie pretese, in quanto l'adunanza ha deciso di accogliere la decisione assunta dal Tar della Campania, sostenendo che "il rapporto sostanziale di cui il DURC è mera attestazione, si consuma interamente in ambito privatistico, per cui il sindacato sullo stesso esula dall'ambito della giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il giudice amministrativo in materia di appalti".

Il fatto
Una società che aveva partecipato ad una gara per l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Santa Maria Capua Vetere, ha presentato un appello al Consiglio di Stato, contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la riforma della sentenza del Tar Campania che le aveva revocato l'aggiudicazione della gara e aveva disposto delle sanzioni.
La vicenda trae origine dal momento in cui il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania e il Molise, con funzioni di stazione unica appaltante di Caserta, indiceva una procedura aperta di affidamento del servizio di igiene urbana ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.163/06 per un periodo di anni cinque nel territorio del Comune di Santa Maria Capua Vetere.
La società aggiudicataria indicava a sua volta un'impresa ausiliaria, col fine di comprovare i requisiti richiesti dal bando di gara, che dichiarava di aver ottenuto un DURC regolare e che successivamente si vedeva recapitare dall'Inps l'esito irregolare.
Pertanto, in sede di successiva verifica, la stazione appaltante riscontrava l'esistenza di un'irregolarità contributiva dell'impresa ausiliaria, comunicando, ex art.7 della legge n.241/90, l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria alla società.
Inoltre, disponeva con decreto, ai sensi dell'art.38, comma 1 lett. i) e comma 3, del decreto legislativo n.163/06,la revoca, in via di autotutela, dell'aggiudicazione provvisoria del servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Santa Maria Capua Vetere; oltre a procedere, ai sensi dell'art. 49, comma 3, e art. 75, comma, 6 del D.Lgs n.163/06, all'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dalla società con garanzia fideiussoria.
La stazione appaltante inviava la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 38, comma 1 ter, del codice degli appalti, nonché la trasmissione alla competente Procura della Repubblica per quanto connesso e conseguente alla supposta mendace dichiarazione resa dal titolare e legale rappresentante della impresa ausiliaria; e, chiedeva di dichiarare deserta la procedura per l'affidamento del servizio, in quanto la società aggiudicataria, era l'unico operatore economico rimasto in gara.

Secondo il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società aggiudicataria perché ritenuto non fondato.
Uno dei motivi della decisione è legato alla ritenuta erronea valutazione del T.A.R., da parte della società aggiudicataria, sulla carenza di giurisdizione nel sindacato sull'esattezza del DURC emesso dall'INPS.
Secondo la Corte, il Tar ha giustamente espresso il principio di diritto, per cui "costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale" (ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011); e prosegue nell'affermare che "la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto".
L'adunanza ha condiviso anche l'assunto del T.A.R. sulla carenza di giurisdizione in tema di valutazione del DURC quando ha affermato che "gli eventuali errori contenuti in detto documento, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, potranno essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria".
La Corte ha concluso per ritenere che il rapporto sostanziale di cui il DURC è mera attestazione si consuma interamente in ambito privatistico, per cui il sindacato sullo stesso esula dall'ambito della giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il giudice amministrativo in materia di appalti (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 2013 n. 2682).
La società aggiudicataria ha, infine, lamentato l'errata interpretazione degli artt. 38, 48 e 75 del codice degli appalti in relazione alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'autorità di vigilanza.
La Corte ha evidenziato la carenza dell'argomento proposto per il fatto che la cauzione provvisoria può essere incamerata per le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto, in forza dall'art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, per fatto dell'affidatario, ovvero per qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque anche per il difetto di requisiti generali di cui all'art. 38 citato.
Pertanto, la segnalazione all'Autorità poteva essere fatta non solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di accertamento negativo sul possesso dei requisiti di ordine generale.
Il Consiglio di Stato ha così interamente respinto l'appello della società che si era aggiudicata il servizio di igiene urbana.


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