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PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
Via ... Ascoli Piceno (AP)
Revisione 1 del 06/11/2014
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8.2.
Misure preventive e protettive
8.2.1.
Le bombole di gas compresso non vanno messe in posizione orizzontale, vanno tenute sempre verticalmente e ben
stabili.
8.2.2.
Nel trasporto, nel deposito, nell’uso, le bombole di gas di petrolio liquefatti (GPL) vanno trattati con cautela, evitando di
urtarle o farle cadere, tenendole lontano dal calore (compreso quello solare intenso).
8.2.3.
Nei depositi e durante i rifornimenti non si devono avvicinare fiamme, né fumare, né tenere motori accesi, né usare
lampade portatili o apparecchi
elettrici se non quelli appositamente predisposti, che possiedono i necessari requisiti di sicurezza.
8.2.4.
In tutti i casi è indispensabile installare nei pressi dei depositi estintori in numero sufficiente di “tipo approvato” dal
Ministero dell’Interno per classi A - B - C, idonei anche all’utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica.
8.2.5.
Le bombole di gas compresso vanno tenute ben chiuse, anche quando sono praticamente scariche.
8.2.6.
Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni,
incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri.
9.
Servizi igienico assistenziali
9.1.
Scelte progettuali e organizzative
9.1.1.
In relazione tiplogia ed entità dei lavori i servizi igienico-assistenziali sono messi a disposizione della committenza. Spetta
comuqne all'appaltatore garantire, per tuta la durata dei lavori, idonee condizoni igiecnico sanitarie, provvedendo alla loro
pulizia periodica.
9.2.
Procedure
9.2.1.
Le installazioni e gli arredi destinati a refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di
igiene e di benessere dei lavoratori, devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia, a cura del datore di lavoro.
10. Disposizioni per l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del
coordinamento delle attivita’ nonche’ la loro reciproca informazione
10.1.
Procedure
10.1.1.
Nei periodi prefissati nel porgramma dei lavori o nelle riunioni precedenti saranno effettuati incontri di cooperazione e
coordinamento indetti dal CSE, anche senza preavviso e i datori di lavoro e/o i responsabili delle impirese esecutrici al
momento presenti in cantiere, inclusi i lavoratori autonomi. Nel corso dell'incontro si analizzerano i seguenti argomenti: -
analisi delle possibili interferenze tra le attività lavorative in corso di esecuzione; - individuaizone di eventuali misure
integrative/correttivi ai piani di sicurezza; - eventuale aggiornamento del programma di lavoro. In esito all'incontro si
redigerà un verbale e forniranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del PSC.
10.1.2.
Prima dell'inizio dei lavori deve essere effettuato un incontro preliminare (inziale) tra il CSE, il datore di lavoro
dell'impresa affidataria e/o il direttore tecnico di cantiere delegato e, preferibilmente, il direttore dei lavori. Nell'incontro,
dopo aver effettuato una disanima dei luoghi oggetto degli intervento, si dovranno analizzare i seguenti aspetti: - gestione
della attività lavorative; - aggiornamento iniziale e periodico del programma dei lavori; - orari di lavoro; - disposizioni del
Piano di Sicurezza e di Coordinamento; - rischi determinati dalle attività lavorative da realizzare e le misure di
prevenzione di dettaglio previste nel Piano Operativo di Sicurezza; - gestione delle verifiche ispettive e di controllo del
Coordinatore; - possibili interferenze con le attività lavorative non completamente valutate nei piani di sicurezza; -
gestione delle possibili emergenze e le relative procedure attive e passive per la squadra incaricata.
In esito all'incontro si redigerà un verbale e forniranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del PSC. I lavori
non potranno avere inizio sinquando non sarà effettuato il predetto incontro.
10.1.3.
Primo dell'accesso di una nuova impresa esecutrice o di un lavoratore autonomo si dovrà svolgere un incontro tra il CSE,
il datore di lavoro e/o il diretore tecnico di cantiere dell'impresa affidataria e il datore di lavoro o/o un delegato della nuova
impresa ovvero il nuovo lavoratore autonomo e tutti gli altri soggetto potenzialmente interessati dal nuovo ingresso in
cantiere. Nel corso dell'incontro si analizzerano i seguenti argomenti: - disposizioni del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento; - rischi determinati dalle attività lavorative da realizzare della nuova impresa o lavoratore autonomo e le
misure di prevenzione di dettaglio previste nel Piano Operativo di Sicurezza; - analisi delle possibili interferenze con le
attività lavorative in corso di esecuzione e le nuove attività lavorative non completamente contemplate nei piani di
sicurezza; - eventuale aggiornamento del programma di lavoro; - illustrazione della gestione delle possibili emergenze e
le relative procedure attive e passive per la squadra incaricata. In esito all'incontro si redigerà un verbale e forniranno
eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del PSC. La nuova impresa o il nuovo lavoratore autonomo non
potranno iniziare i lavori sinquando non sarà effettuato il predetto incontro.
10.2.
Misure di coordinamento
10.2.1.
Ogni settiman dovrà essere predisposto e consegnato al CSE e ai soggetti interessati il l'aggiornamento settimanale del
programma dei lavori di PSC, in relazione all'effettivo andamento dei lavori. Il porgramma diventerà operativo solo dopo
l'apporvazione del CSE che ne valuterà il rispetto dele misure contro le interferenze.
11. Disposizioni per l’attuazione della consultazione dei rls
Piano sicurezza e coordinamento - Via ... Ascoli Piceno (AP)
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