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PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
Via ... Ascoli Piceno (AP)
Revisione 1 del 06/11/2014
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g.; 2.2.2 lett.g., allegato XV D.Lgs. 81/2008)
In questa sezione sono individuati tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese
devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.
Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti;
Riunione di coordinamento;
Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi;
Scopo della presente sezione è di regolamentare in linea generale gli aspetti della cooperazione e del coordinamento tra itari di lavoro delle
imprese, inclusi i lavoratori autonomi, opernati nel cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione previste nei piani di sicurezza.
Il coordinatore per l’esecuzione (CSE), ai sensi dell’art. 92 c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, organizza la cooperazione e il coordinamento ed
obbligo dei datori di lavoro delle imprese esecutrici (DTE), che a loro volta, ai sensi del successivo l’art. 95, c, 1 lett. g), sono tenuti a
partecipare attivamente alle azioni di cooperazione e coordinamento. Affinché si possa realizzare efficacemente la cooperazione e il
coordinamento, è opportuno mettere a sistema riunioni periodicamente e straordinarie tra i vari soggetti, come di seguito specificato.
Il sistema prevede che il CSE indica in cantiere riunioni di cooperazione e coordinamento, sulla base dell’effettiva necessità durante
l’esecuzione dei lavori, e comunque:
‡ SULPD GHOO¶LQL]LR GHL ODYRUL WUD LO &6( PHGHVLPR LO GDWRUH GL ODYRUL GHOO¶LPSUHVa affidataria (DTA) o il suo delegato e il datore di lavoro delle
imprese esecutrici (DTE) già selezionate;
‡ ULXQLRQH G¶LQJUHVVR SUHFHGHQWH DOO¶LQJUHVVR LQ FDQWLHUH GL QXRYD LPSUHVD R ODYRUDWRUH DXWRQRPR WUD LO &6( PHGHVLPR L '7$ o delegati, il
DTA della nuova impresa esecutrice o il nuovo lavoratore autonomo (LA);
‡ ULXQLRQH SHULRGLFD R VWUDRUGLQDULD WUD LO &6( PHVLPR H L VRJJHWWL GD TXHVWL FRQYRFDWL H R SUHVHQWL LQ FDQWLHUH
Alle riunioni è obbligaoria la partecipazione da parte dei datori di lavoro (o dei loro delegati) delle imprese affidataria, imprese esecutrici e
lavoratori autonomi.
Di ogni riunione sarà redatta, a cura del CSE, il relativo verbale.
Ogni fornitura in cantiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni seguenti.
Nel caso di ""mere forniture di materiali ed attrezzature"" - intendendo con ciò le forniture di materiali senza posa in opera, la fornitura di
materiali senza installazione e il nolo a freddo di mezzi e attrezzature in genere - il datore di lavoro dell'impresa esecutrice (DTE) dovrà
garantire il necessario coordinamento tra le normali attività di cantiere e quelle del fornitore, curando che l'accesso, il transito e lo
stazionamento dei mezzi del fornitore e le relative manovre avvengano in assoluta sicurezza e nel rispetto delle disposizioni contenute nel
presente piano. Allo scopo, prima dell'accesso dei fornitori al cantiere, dovrà essere individuato il soggetto al quale affidare l'incarico di
indicare all'autista del mezzo del fornitore il percorso da seguire, la velocità massima da mantenere lungo il percorso e il luogo in cui dovrà
avvenire lo scarico dei materiali o delle attrezzature in sicurezza; specificando i rischi interferenti presenti (scavi, zone a fondo cedevole, linee
elettriche aeree interferenti, ecc.) e le modalità per farvi fronte. Lo scarico della fornitura dovrà avvenire solo dopo l'autorizzazione da parte
del personale succitato.
Nel caso di forniture di materiali ed attrezzature non riconducibili ai casi precedenti, prima dell'invio della fornitura, il datore di lavoro della ditta
fornitrice dovrà elaborare il proprio POS, mentre il datore di lavoro dell'impresa esecutrice a cui la fornitura è destinata deve verificare la
congruenza del predetto POS con il proprio POS e trasmetterlo al CSE, per le verifiche di idoneità e di coerenza con il PSC. La fornitura non
potrà avvenire sin quando non siano intervenute le suddette verifiche, che comunque devono essere effettuate entro 15 giorni dall'invio del
POS del fornitore all'impresa esecutrice. Successivamente, la fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei predetti
piani di sicurezza e spetta al datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovrà garantire i necessario coordinamento delle operazioni, secondo
quanto stabilito in precedenza per le mere forniture.
Nel caso di ""nolo a freddo"" di mezzi e macchine operatrici, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice che prende a nolo deve acquisire la
documentazione di sicurezza stabilita dalla legge e fornire al locatore il/i nominativo/i del personale/i destinato/i all'utilizzo del
mezzo/macchina operatrice, che dovrà risultare adeguatamente formato ed addestrato allo scopo. Copia della predetta documentazione
dovrà essere consegnata al CSE prima dell'accesso in cantiere del mezzo/macchina operatrice a noleggio.
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